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Associazione Sostegno Alopecia Areata: News e storia

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Messaggio  Daniele Mar Set 09, 2008 1:14 pm

Carissime e carissimi tutti,
il 27 e 28 settembre ci sarà a Udine una "assemblea costituente" di una nuova Associazione a difesa e sostegno delle persone affette da Alopecia Areata che, come obbiettivi principali, avrà il sostegno psicologico e morale degli associati.

L'iniziativa, voluta da Alessandra (ZukAle) e da me, Daniele, vuole colmare il vuoto dovuto al fatto che le due associazioni esistenti curano più l'aspetto medico che quello emozionale ma, al momento, non esistono cure valide, sicure e definitive per questa patologia.

Poiché desideriamo il massimo di partecipazione di tutte/i e desideriamo che questa nuova Associazione "no profit" sia sentita da tutti come la propria, è stato deciso di chiamare il maggior numero di persone interessate alla discussione dei punti essenziali della costituenda Associazione.

Programma:

Sabato 27 settembre 2008:
Ore 12.00 circa : riunione dei convenuti e pranzo conviviale in un locale tipico udinese.
Ore 15.00 circa : riunione dei convenuti in una sala per la presentazione e la discussione del programma dell'Associazione.
Ore 19.30 circa : spuntino "carica batterie" e proseguio della discussione fino ad accordi raggiunti.
Domenica 28 settembre 2008:
Ore 9.30 - 12.30 : visita guidata alla città e commiato per le persone che "devono" rientrare.
Ore 12.30 circa : pranzo conviviale in un locale tipico udinese.
al termine commiato dai partecipanti...
Nella mattinata di Domenica, Jocelyn (www.capelliliberi.com) farà i calchi a chi vorrà approffittare dell'occasione. Prendere accordi con lei (riferimenti nel suo sito) per eventuali appuntamenti.

Mancano solo pochi giorni ed è essenziale avere le vostre adesioni per tempo per poter organizzare bene l'incontro!
Mi raccomando!

Vi aspettiamo!
Abbracci

Alessandra e Daniele

P.S.: Per informazioni ed adesioni scrivere a me orlando_udine@tin.it o telefonare: numero di GSM di Daniele: 3494240710


Ultima modifica di Daniele il Mar Gen 13, 2009 12:43 pm - modificato 1 volta.
Daniele
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Associazione Sostegno Alopecia Areata: News e storia Empty Udine: è nata l'Associazione

Messaggio  Daniele Lun Set 29, 2008 8:13 am


Nel pomeriggio del 27 settembre 2008 (data storica per la nuova associazione) dopo una appriopriata discussione e la lettura integrale dello statuto è stato accettato all'unanimità dei presenti il testo, gli intenti e gli obbiettivi pimari della nuova associazione che prende il nome di:

Associazione Sostegno Alopecia Areata


Quando verrà certificata la ONLUS prenderà nome:

Associazione Sostegno Alopecia Areata ONLUS


Vorrei qui ringraziare tutti i partecipanti per la generosità con cui hanno voluto contribuire al lancio delle attività della Associazione consegnandoci un totale provvisorio di 410.00 euro che dovrebbero esere sufficienti per le prime attività di iscrizione, apertura del sito e di un C/C.

Un grazie particolare a Danilo, socio sostenitore, e a Claudia socia benemerita per aver fondato il gruppo Volpine.

Appena verrà redatta la versione definitiva dello statuto, con tutte le correzioni apportate dall'Assemblea Costituente, verrà inserita qui copia (in attesa del sito).

So che molte persone vorrebbero aderire subito con l'iscrizione fra i soci: grazie mille ma... portate pazienza un pochino che ci organizziamo legalmente e fiscalmente in modo di dare la possibilità a tutti di partecipare.

Vi Voglio Bene, gente!

Ancora grazie
Con affetto
Daniele



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Associazione Sostegno Alopecia Areata: News e storia Empty E' nata l'Associazione Sostegno Alopecia Areata

Messaggio  Daniele Mar Gen 13, 2009 12:21 pm

Carissime e carissimi tutte/i
Piano piano e con molte difficoltà di ordine burocratico si va avanti con l'Associazione...
Prendete nota, per il momento, del sito che trovate qui:

http://www.sosalopeciaareata.org

Grazie per la partecipazione e... la pazienza! Very Happy
Con affetto
Daniele
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Associazione Sostegno Alopecia Areata: News e storia Empty Statuto ASAA

Messaggio  Daniele Mar Gen 13, 2009 12:41 pm


STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE SOSTEGNO ALOPECIA AREATA ONLUS



ART. 1 – Costituzione
È costituita l’Associazione Sostegno Alopecia Areata Onlus

ART. 2 - Sede
L’Associazione ha sede in Udine, Viale Palmanova, 42/3 e potrà istituire propri uffici, rappresentanze o sedi nelle diverse regioni italiane.

ART. 3 – Finalità e Attività
L’Associazione non ha scopo di lucro; i contenuti e la struttura sono stabiliti con metodo democratico.
L’Associazione ha lo scopo di:
- riunire, confortare, aiutare le persone che soffrono a causa della patologia “alopecia areata”, nelle diverse forme in cui essa si manifesta, in tutti i modi che l’Associazione riterrà adeguati per il sostegno dei propri soci, con particolare attenzione ai problemi di accettazione della patologia;
- sensibilizzare l’opinione pubblica sia sulla patologia “alopecia areata”, favorendone la conoscenza affinché chi ne soffre non si senta una minoranza discriminata o discriminabile ed eventualmente divulgare i sistemi di cura psicologici o medici, quanto sensibilizzare sui problemi legati ai rapporti delle persone con “alopecia areata”, raccogliendo fondi attraverso iniziative varie, incontri e convegni medici e non.
L’Associazione si propone inoltre come promotrice d’iniziative atte a risolvere alcune difficoltà di ordine psicologico, sociale, legale e sanitario inerenti alla patologia.
Comunicherà e supporterà i propri soci e cercherà di conseguire i propri scopi in tutti i modi tecnologici a disposizione: internet, stampa, radio, televisione, fiere…
Si propone, inoltre, anche in collaborazione e sinergia con altre associazioni italiane ed estere per l’”alopecia areata”, di effettuare indagini sulle cure e sull’indice di diffusione di detta patologia.
L’Associazione provvede con ogni mezzo al raggiungimento dei propri fini organizzando riunioni fra i soci, convegni, congressi, corsi di studio, comitati scientifici, seminari e simili; concedendo contributi e borse di studio; pubblicando opere scientifiche e divulgative attinenti alla citata patologia.
L’Associazione può avvalersi di lavoratori autonomi o dipendenti nei limiti stabiliti dall’art. 3, comma 4 della L. 266/91 e dalle altre norme in materia di volontariato.


ART. 4 – Risorse economiche
Le risorse economiche dell’associazione potranno essere:
• quote associative e contributive dei soci;
• contributi dei privati;
• contributi dello Stato, d’enti e d’istituzioni pubbliche;
• contributi d’organismi internazionali;
• donazioni e lasciti testamentari;
• rimborsi derivanti da convenzioni;
• entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
• rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’organizzazione a qualunque titolo.


ART. 5 - Organi dell’associazione
Organi dell’associazione sono:
• Il Consiglio Nazionale
• Il Consiglio di Presidenza
• Il Presidente
• I Soci: fondatori, ordinari, benemeriti, onorari.

Le persone che ricoprono cariche associative non possono ricevere alcuna retribuzione per la loro attività di volontariato, nemmeno dai beneficiari di dette attività; possono ricevere soltanto rimborsi delle spese effettivamente sostenute, nei limiti fissati dalla legge e stabiliti dagli organi dell’Associazione.

ART. 6 - Il Consiglio Nazionale
Il Consiglio Nazionale è formato dai soci fondatori, ordinari, benemeriti e sostenitori.
E’ presieduto dal Presidente ed è convocato dallo stesso, in via ordinaria, una volta l’anno in qualsiasi luogo del territorio nazionale, secondo quanto indicato dalla convocazione; in via straordinaria ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
In prima convocazione il Consiglio Nazionale è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituito qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.
Le deliberazioni del Consiglio Nazionale sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 14.
Il Consiglio Nazionale dura in carica fino a revoca ed ha i seguenti compiti:
• elegge il Consiglio di Presidenza;
• fissa le linee politiche e strategiche dell’associazione, la cui attuazione sarà demandata al Consiglio di Presidenza e al Presidente;
• approva il bilancio preventivo e consuntivo;
• approva o respinge le richieste di modifica dello statuto, di cui all’articolo 14;
• stabilisce l’ammontare delle quote associative e degli eventuali contributi a carico dei soci.


ART. 7 - Il Consiglio di Presidenza
Il Consiglio di Presidenza è eletto dal Consiglio Nazionale ed è composto di 5 membri.
Si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte l’anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti; in tale ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
Il Consiglio di Presidenza ha i seguenti compiti:
• fissa le norme per il funzionamento dell’organizzazione, compreso il “Regolamento della Sede”;
• sottopone all’approvazione del Consiglio Nazionale i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
• determina il programma di attività in base alle linee d’indirizzo approvate dal Consiglio Nazionale, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa;
• elegge, al suo interno, il Presidente, seguendolo nello svolgimento e nell’attuazione di quanto approvato dal Consiglio Nazionale;
• accoglie o rigetta le domande dei nuovi soci.
All’interno del Consiglio di Presidenza, le decisioni sono prese a maggioranza.


ART. 8 – Il Presidente
Il Presidente, che è anche presidente del Consiglio Nazionale e del Consiglio di Presidenza, è eletto da quest’ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.
Ha la firma e la rappresentanza legale dell’associazione ed il compito di impegnare la stessa nel raggiungimento degli scopi sociali attuando il programma deciso dal Consiglio Nazionale.
Il Presidente ha anche il potere di aprire conti correnti sia presso istituti di credito che presso agenzie postali, depositando la propria firma nei modi richiesti.
Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Nazionale e del Consiglio di Presidenza; in caso di assenza o di impedimento le relative funzioni possono essere svolte dal vice Presidente.


ART. 9 - I Soci
Possono far parte dell’Associazione tutte le persone che ne condividono le finalità e s’impegnano a rispettare il presente statuto.
Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo.
Sono soci ordinari i soci che ne fanno richiesta all’Associazione e versano la regolare quota annuale.
Sono soci benemeriti coloro che si distinguono per particolari riconoscimenti nei confronti dell’Associazione e/o anche nell’esecuzione degli incarichi loro affidati.
Sono soci sostenitori coloro che si distinguono per particolari donazioni o contributi all’Associazione.
Sono soci onorari coloro che ne fanno richiesta o eletti su proposta del Presidente dell’Associazione e, in regola con la quota per loro fissata, s’impegnano a cooperare nel raggiungimento dei fini dell’associazione e sono invitati a partecipare alle diverse iniziative decise dal Consiglio Nazionale o da quello di Presidenza. Non hanno diritto al voto, né a partecipare alle cariche sociali.
Il Consiglio di Presidenza può rifiutare l’iscrizione a socio qualora il comportamento di
quest’ultimo sia contrario a quanto stabilito nello statuto e nelle finalità dell’Associazione.
Si stabilisce l’intrasmissibilità della quota o contributo associativo a eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

ART. 10 - Diritti ed obblighi dei soci
I soci hanno il diritto di partecipare all’attività dell’Associazione, di frequentarne la sede nei limiti e negli orari fissati dal “Regolamento della Sede” e di essere soggetti attivi nella formazione dei suoi organi.
Hanno il dovere di versare la quota annuale, rispettare lo statuto, sostenere l’attività dell’Associazione in tutti i suoi aspetti e di tenere un comportamento che non sia lesivo del decoro e del prestigio dell’Associazione stessa e dei suoi aderenti.
I soci prestano la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito e non hanno diritto ad alcun compenso per l’attività prestata, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti di quanto stabilito dall’organizzazione stessa o dalla legge.

ART. 11 - Quota sociale
La quota associativa a carico dei soci è fissata dal Consiglio Nazionale. Essa è annuale; non è frazionabile né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.
I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni del Consiglio nazionale, né prendere parte alle attività dell’organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

ART. 12 – Durata e gratuità delle cariche
Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno durata di tre anni e possono essere riconfermate.
Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo, termine in cui si provvederà tramite nuova elezione a riconfermare o a eleggere un nuovo organico.

ART. 13 - Bilancio
Ogni anno sono redatti, a cura del Consiglio di Presidenza, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporsi all’approvazione del Consiglio Nazionale che deciderà a maggioranza di voti.
Dal Bilancio devono analiticamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti, nonché tutte le altre operazioni contabili ed economiche effettuate.
La data di presentazione del bilancio è da stabilirsi entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento.

ART. 13 BIS – Utili
Divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 14 – Modifiche allo Statuto
Lo statuto potrà essere mutato con il voto favorevole della maggioranza dei soci fondatori, ordinari e benemeriti partecipanti al Consiglio Nazionale e con l’unanimità dei soci del Consiglio di Presidenza.


Art. 15 - Durata dell’Associazione
La durata dell’Associazione è illimitata.


Art. 16 - Scioglimento
L’associazione potrà essere sciolta con l’unanimità dei voti dei membri del Consiglio di Presidenza e dei due terzi di quello Nazionale. I beni della stessa, dopo il pagamento di tutti gli eventuali debiti saranno devoluti ad associazioni ed istituti aventi scopo analogo a quello contemplato nell’articolo 3 del presente statuto, sempre in materia di assistenza sanitaria e morale per una patologia medica e non aventi fini di lucro. In tal caso il Consiglio Nazionale potrà nominare uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.


Art. 17 - Norme di rinvio
Per quanto non previsto nel presente Statuto o altrimenti stabilito si fa rinvio alle leggi vigenti in materia.

Daniele
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